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Normativa

L'inquilino che non se ne va, e il reato che non c'era

SL Studio Lovesio · 7 giugno 2026 · 2 min di lettura

Fino a primavera del 2025 chi tornava da una vacanza e trovava sconosciuti accampati nel proprio appartamento doveva armarsi di pazienza. Denuncia, indagine, processo per invasione di edifici, magari altri reati minori. Tempi biblici. Nel frattempo gli occupanti restavano dentro, cambiavano la serratura, ricevevano corrispondenza, qualcuno addirittura passava l'inverno al caldo del riscaldamento condominiale.

Il decreto-legge 48 dell'aprile 2025, convertito a giugno con la legge 80, ha cambiato le carte. Ha introdotto nel codice penale un nuovo articolo, il 634-bis, dedicato esclusivamente all'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. Reclusione da due a sette anni. Stessa pena per chi inganna, per chi cede l'occupazione a terzi, per chi riceve denaro per occupare per conto d'altri. Una cornice penale ampia, che colpisce anche le filiere di chi organizza queste operazioni come mestiere.

La novità più interessante però sta nel codice di procedura penale, con il nuovo articolo 321-bis: la reintegrazione nel possesso. Se l'immobile occupato è l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono recarsi sul posto, verificare l'arbitrarietà e ordinare il rilascio immediato. Se l'occupante rifiuta o non c'è, possono procedere coattivamente, previa autorizzazione del pubblico ministero — autorizzazione anche solo orale, da confermare poi per iscritto.

I tempi sono stretti: 48 ore per trasmettere il verbale al PM, altre 48 ore per richiedere la convalida al giudice, dieci giorni per l'ordinanza. Se uno dei tasselli salta, la reintegrazione perde efficacia. Il legislatore ha messo il turbo, ma con tutti i contrappesi necessari.

Cosa cambia per l'amministratore di condominio? Più di quanto sembri. Le occupazioni in condominio non sono sempre quelle plateali. Spesso si tratta di parenti di inquilini deceduti che non si fanno trovare, di squatter che si installano in case di anziani ricoverati, di conduttori che lasciano nell'immobile soggetti diversi senza dirlo al locatore. L'amministratore non è parte attiva nella denuncia, ma è il primo a vedere il bollettino delle anomalie: il citofono che cambia nome senza preavviso, le bollette intestate a sconosciuti, le richieste di copie del regolamento da persone mai viste.

La norma sta diventando un piccolo strumento di sanità urbana. Vale la pena tenerla a mente quando un condomino chiede aiuto.

Una situazione simile nel suo condominio?

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